IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
aprile  2019,  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', registrato alla Corte dei conti il  3  maggio  2019  n.
880; 
  Vista la direttiva del segretario generale del 18  settembre  2019,
per la formulazione delle previsioni della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della citata  legge  n.
160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano  d'azione
straordinario contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  di  cui
all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per  il  triennio
2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 4.000.000,00 di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Vista  la  nota  preliminare  al  bilancio  di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  2020  di  cui  al
citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  23
dicembre 2019  che  destina  al  capitolo  di  spesa  496  «Somme  da
destinare al Piano contro la violenza alle donne»,  complessivi  euro
27.558.970,00, cui vanno aggiunti ulteriori 4.000.000,00 stanziati in
base al citato comma 353 dell'art. 1 della  legge  n.  160  del  2019
sopra richiamata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  4  settembre
2019 con il quale e' nominato Ministro senza portafoglio la  prof.ssa
Elena Bonetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' conferito
l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e
la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate  le  funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al Piano  contro  la  violenza  alle
donne; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»  ed  in  particolare  l'art.  5-bis,
comma 1; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017; 
  Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche  al  codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica  e  di  genere»  e,  in
particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera
d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva  di  un  terzo
dei fondi disponibili da destinare all'istituzione  di  nuovi  centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal
citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69,  il  quale  prevede
che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma  1  dello  stesso
art. 5-bis, tenendo conto  della  programmazione  regionale  e  degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza  nei  confronti
delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati  e
del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia'  esistenti  in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare  la  presenza
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
luglio 2014 con cui sono  state  ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2016 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
novembre 2018 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2018 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
dicembre  2019,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le
risorse relative al «Fondo per le politiche  relative  ai  diritti  e
alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art.  5-bis,
comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014,  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse  afferenti  al
Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le  quote  riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto  delle
risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto; 
  Tenuto  conto  dei  dati  emersi  dalla  rilevazione  su  tutto  il
territorio nazionale dei centri antiviolenza  e  delle  case  rifugio
promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito  degli
Accordi di collaborazione sottoscritti con  l'Istituto  nazionale  di
statistica  (di  seguito  ISTAT)  ed  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (di seguito CNR); 
  Vista la comunicazione via PEC del 13 ottobre 2020, con la quale il
Coordinamento tecnico  della  VIII  Commissione  «politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  aggiornati  relativi
al numero dei centri  antiviolenza  e  delle  case-rifugio  esistenti
nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano
operativo di  cui  al  «Piano  strategico  nazionale  sulla  violenza
maschile contro le donne (2017-2020)»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
  Visti i decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  4,  9
marzo 2020,  11  marzo,  22  marzo  recanti  «Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero   territorio
nazionale; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri della salute gia' adottati in data  8,  9,
11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale a far data dal 14 aprile  e  fino  al  3  maggio
2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020 recante  misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio
sull'intero territorio nazionale e per lo  svolgimento  in  sicurezza
delle attivita' produttive, industriali e commerciali; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in  legge,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  luglio  2020,
con il quale lo stato di emergenza dichiarato in data 31 gennaio 2020
e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25  settembre  2020,
n. 124, recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il
31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
la quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», ed  in  particolare  l'art.  18-bis  sul
Finanziamento delle case rifugio che prevede che  «in  considerazione
delle esigenze straordinarie ed urgenti  derivanti  dalla  diffusione
del COVID-19 e delle norme di  contenimento  ad  essa  collegate,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in
favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su  tutto  il
territorio nazionale al fine di sostenere  l'emersione  del  fenomeno
della violenza domestica e di garantire un'adeguata  protezione  alle
vittime.»; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la tabella 1, parte integrante  del  presente  provvedimento,
per la somma di  euro  22.000.000,00,  gravanti  sul  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di  Responsabilita'  8,
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi  territoriali,  attraverso  il   finanziamento   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei  criteri  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119 e delle risorse, individuate secondo la  Tabella
3, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di  euro
3.000.000,00 di cui all'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18 che ha previsto un finanziamento aggiuntivo da  destinare  alle
case  rifugio  in  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed
urgenti, derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  delle  norme  di
contenimento ad essa collegate; 
  Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento,  in
un'ottica di ottimizzazione  del  sistema,  alla  ripartizione  delle
ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2  parte  integrante
del presente decreto, per la somma di euro 6.000.000,00, gravanti sul
bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Centro  di
Responsabilita' 8, capitolo di spesa  496,  da  destinare,  ai  sensi
dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93  del  2013,  coerentemente
con gli obiettivi declinati dal Piano  operativo  di  cui  al  «Piano
strategico  nazionale  sulla  violenza  maschile  contro   le   donne
(2017-2020)», per perseguire le finalita' dell'art. 5 comma 2 lettere
a), b), c), e), f), g), h), i) e l); 
  Ritenuto altresi' opportuno destinare parte delle risorse ripartite
ad interventi finalizzati a superare l'emergenza da COVID-19  nonche'
per il sostegno alla ripartenza economica e sociale delle  donne  nel
loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza; 
  Acquisita  in  data  5  novembre  2020  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. In attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 ottobre  2013,  n.  119,  il  presente  decreto  provvede  a
ripartire tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2020,  in  base
ai criteri indicati nei successivi articoli. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  di  cui  al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  tra  il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014. 
  3. Con il presente decreto  si  da'  altresi'  attuazione  all'art.
18-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto,  in
considerazione delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento  ad  essa
collegate, un finanziamento aggiuntivo pari a 3 milioni  di  euro  da
destinare alle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il
territorio nazionale al fine di sostenere  l'emersione  del  fenomeno
della violenza domestica e di garantire un'adeguata  protezione  alle
vittime.